Art. 4.
(Modifica all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di successione del convivente nel contratto di locazione).

      1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il convivente, la cui convivenza è provata dalle risultanze anagrafiche in

 

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conformità agli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, a condizione che lo stato di convivenza risulti senza interruzioni da almeno tre anni e che il soggetto non risulti legato da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, in caso di morte del convivente conduttore succede a quest'ultimo nel contratto di locazione con il medesimo titolo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione o nel caso vi siano figli comuni».